La
QUOTA 100 è stata introdotta in via sperimentale, per il triennio
2019-2021, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, che potevano conseguire il diritto alla pensione anticipata (c.d. “quota 100”), al raggiungimento di un'età anagrafica di
almeno 62 anni e con un'anzianità contributiva minima di
38 anni.
L’ultima proroga per il pensionamento con QUOTA 100 è stata fino al
31dicembre 2021 e si è
conclusa in quella data al termine della fase esperimentale.
CRISTALLIZZAZIONE
Tuttavia, chi raggiunge i requisiti entro il
31/12/2021 acquisisce il diritto ad andare in pensione
anche successivamente a tale data (31/12/2021) cristallizzando, cioè, il diritto a pensione.
Questo significa che una volta raggiunti i requisiti che danno diritto alla pensione, l’accesso al pensionamento si “cristallizza” e di conseguenza l’interessato può farne domanda in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di uscire entro il 31 dicembre 2021.
Dall’altra parte è stato lo stesso decreto n. 4/2019 che confermava la possibilità di presentazione di domanda in qualsiasi momento, anche al termine del periodo di validità di questa forma di pensionamento. L’importante è raggiungere i requisiti di accesso entro il
31 dicembre 2021.
In ogni caso l’età anagrafica con cui è possibile andare in pensione
non può essere inferiore ai
62 anni, allo stesso modo che il requisito contributivo che
non può essere inferiore ai
38 anni.
Finestre di uscita
Per la quota 100 il sistema di finestre sono diverse nel caso si tratti di dipendente del settore privato o dipendente pubblico: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi, dalla data di maturazione dei requisiti.
Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
Ai fini del conseguimento del
pensionamento anticipato con
Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo occasionale.
Di conseguenza, la
Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo
occasionale, entro un massimo annuo di 5mila euro lordi. Nel caso non vengano rispettati questi requisiti la pensione verrà sospesa.
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando la fonte.
Immagine tratta da pexels.com