il DECRETO 30 settembre 2022 stabilisce le procedure e le modalita' di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del
Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
Potranno accedere alla prestazione
gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale e le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Inail emanerà una circolare di istruzioni e gestirà le domande che potranno essere presentate, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
l’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno .
La predetta percentuale sarà fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo.
DECRETO 30 settembre 2022 Fondo per le vittime dell’amianto – 2021-2022