Le condizioni per avere diritto alla prestazione sono l’infortunio mortale del lavoratore, assicurato o meno dall’Inail, compresi coloro ai quali si applica l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Tra i lavoratori non assicurati dall’Inail rientrano, a titolo di esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, altro.
I destinatari del Fondo sono:
-
coniuge o unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio o a nuova unione civile;
-
figli, fino al 18° anno di età, per tutti i figli;
-
figli, fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso;
-
figli, non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, per tutta la durata normale del corso di laurea;
-
figli, maggiorenni inabili al lavoro finché dura l’inabilità.
In mancanza di coniuge e figli:
-
genitori naturali o adottivi, fino alla morte;
-
fratelli e sorelle, negli stessi termini validi per i figli.
Gli interessati devono inoltrare all' Inail la richiesta utilizzando il modello predisposto e avvalendosi, eventualmente, dell'assistenza gratuita dei Patronati.
Modulo richiesta beneficio fondo infortuni (.pdf - 367 kb)
Mod. 179
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il
dm 20 giugno 2022, n.112 riferita agli importi del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
anno 2022 per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022
Tipologia |
N. superstiti |
Importo per nucleo superstiti (euro) |
A
|
1 |
€ 6.000,00 |
B
|
2 |
€ 11.400,00 |
C
|
3 |
€ 16.800,00 |
D
|
Più di 3 |
€ 22.400,00 |
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 130 del 10 giugno 2021
riferita agli importi del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
anno 2021 per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
Tipologia |
N. superstiti |
Importo per nucleo superstiti (euro)
|
A
|
1 |
5.000,00 |
B
|
2 |
9.000,00 |
C
|
3 |
13.000,00 |
D
|
Più di 3 |
19.000,00 |
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il
Decreto n. 65 dell’ 11 giugno 2020 riguardante la determinazione, per il 2020, del
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Tipologia |
numero superstiti |
importo per nucleo superstiti (euro) |
A |
1 |
4.000,00 |
B |
2 |
8.000,00 |
C |
3 |
12.000,00 |
D |
Più di 3 |
15.500,00 |
Per gli
eventi verificatesi
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019,
Decreto Ministeriale n. 51 del 15 maggio 2019,
Tipologia |
n. superstiti |
importo per nucleo superstiti (euro) |
A |
1 |
€ 3.700,00 |
B |
2 |
€ 6.700,00 |
C |
3 |
€ 9.700,00 |
D |
Più 3 |
€ 14.200,00 |
Per gli eventi verificatesi
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
(Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019),
Tipologia |
Numero superstiti |
Importo per nucleo superstiti(euro) |
A |
1 |
3. 000,00 |
B |
2 |
6.0 00,00 |
C |
3 |
9. 000,00 |
D |
Più di 3 |
13.000,00 |
Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (Decreto 22 dicembre 2017)
Tipologia |
Numero superstiti |
Importo per nucleo superstiti(euro) |
A |
1 |
3.700,00 |
B |
2 |
7.400,00 |
C |
3 |
11.100,00 |
D |
Più di 3 |
17.200,00 |
Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 (Decreto 3 novembre 2016)
Tipologia |
Numero superstiti |
Importo per nucleo superstiti(euro) |
A |
1 |
4.000,00 |
B |
2 |
7.800,00 |
C |
3 |
11.500,00 |
D |
Più di 3 |
17.300,00 |
Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (Decreto 3 luglio 2015)
Tipologia |
Numero superstiti |
Importo per nucleo superstiti(euro) |
A |
1 |
3.500,00 |
B |
2 |
7.000,00 |
C |
3 |
10.500,00 |
D |
Più di 3 |
17.300,00 |
Per approfondire
Con il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, sono state individuate le tipologie di benefici previsti dall'articolo 1, comma 1187,
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
La prestazione "una tantum" è erogata rispettando i requisiti previsti all'articolo
85 del Testo Unico Inail (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124)
L'importo della prestazione "una tantum" è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto.
Il decreto prevede due tipologie di benefici:
-
Una prestazione una tantum a carico del Fondo il cui importo è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente.
-
Un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
I soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del DPR 112 del 1965 sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n. 493/99).
La prestazione
-
non è soggetta a tassazione (IRPEF);
-
non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari;
-
è cumulabile con altre forme di sostegno economiche previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo
ma solo ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'INAIL/ IMPSEMA, per quanto di propria competenza.
Normativa di riferimento
-
La circolare Inail n. 42 del 18 novembre 2016 regolamenta per i figli, l’estensione del diritto della quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio. Le disposizioni della circolare n. 42 si applicano alle pratiche in istruttoria, a quelle in cui c’è in atto un ricorso, a quelle non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
-
Decreto 20 aprile 2014, Determinazione, per l'esercizio finanziario 2013, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
-
Circolare Inail n. 4 del 20 gennaio 2014: Dal 1° gennaio 2014 spetta a favore dei superstiti, quando l'infortunio ha per conseguenza la morte, una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria
-
Inail Circolare n. 55 dell'11 ottobre 2012: Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore divorziato.
-
Inail Circolare n. 24 del 13 maggio 2009: In base al disposto dell'art. 136 Cost., a partire dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento assicurato, deve essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del quaranta per cento ( 40%). Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009.
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 86 del 27 marzo 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, n. 2, del DPR n. 1124/1965, nella parte in cui esclude dalla rendita INAIL il figlio naturale rimasto orfano del genitore caduto sul lavoro. La disposizione è in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione in quanto postula una discriminazione tra figli naturali e figli legittimi.
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Circolare Inail n. 4 del 20 gennaio 2014, Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall'Inail Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) Articolo 1, commi 129, 130 e 131
-
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, supplemento ordinario n. 87 (Legge di stabilità 2014) - Articolo 1, commi 129, 130 e 131, Allegato alla circolare, Sintesi della circolare,
-
Decreto 15 marzo 2011: importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, per eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011. Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2011
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Delibera INAIL C.I.V. n. 4 del 24 marzo 2010 Attuazione Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art.3, c. 123 (estensione del diritto al collocamento obbligatorio). Fondo per i familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro (art. 1, c. 1187 della L. 296/06 e art. 2, c. 534, L. 244/07)
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IPSEMA Circolare n. 10/ 2010: "Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Stanziamento per l'anno 2010"
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Decreto Ministeriale 19 novembre 2008
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Legge finanziaria 2008
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Legge finanziaria 2007
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Decreto legislativo n. 38/2000
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Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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