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Finalità della banca dati è quella di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli, migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla legge n. 68/99.
31 marzo 2022
I dati e le informazioni oggetto della Banca dati
L’art. 3 del D.M. prevede che la Banca dati è costituita dalle informazioni riguardanti:
a) i prospetti informativi di cui (art. 9, comma 6, della legge n. 68/99);
b) gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati (art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003);
c) gli esoneri autocertificati (art. 5, comma 3-bis Legge n. 68/99);
d) le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro (art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996 convertito con legge n. 608/1996);
e) le sospensioni (art. 3, comma 5 della legge n. 68/99);
f) gli esoneri autorizzati (art. 5, comma 3, della legge n. 68/99);
g) le convenzioni (articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68/99 e art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003);
h) lavoratori con disabilità e categorie protette;
i) le schede personali in cui sono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze, natura e grado della disabilità per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (art. 8, comma 1, legge n. 68/99;
l) gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti;
m) le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità (D.P.C.M. 13 gennaio 2000);
n) gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia (art. 13 legge n. 68/99);
o) gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate dalle Regioni (art. 14 della legge n. 68/99 e altre disposizioni regionali);
p) le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall'INAIL ai datori di lavoro (art. 1, comma 166, della legge n. 190/2014);
q) la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 39-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
L’art. 4 del D.M. 29 dicembre 2021 prevede che la banca dati è alimentata con i dati provenienti dai diversi attori coinvolti: i datori di lavoro pubblici e privati, il Ministero del lavoro, gli uffici competenti, l’INPS, le Regioni e Province autonome, l’INAIL, le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio.
La trasmissione, la comunicazione dei dati e delle informazioni avviene secondo il disciplinare tecnico di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del D.M. 29 dicembre 2021. Le specifiche tecniche relative alla gestione del canale di interscambio sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con provvedimento della Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente, d'intesa con le regioni e Province autonome.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL cooperano per l'interoperabilità dei dati, al fine di gestire in modo organico e coordinato l'accesso e condivisione dei dati relativi alla Banca dati e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento ai dati relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa di cui all'art. 19, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (DID), alla Scheda anagrafica del lavoratore (SAP) e agli esiti dei controlli da parte dei servizi competenti sulle comunicazioni, ex art. 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 (si tratta dei prospetti informativi ed altre comunicazioni necessarie al monitoraggio sul rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99).
Chi accede alla banca dati del collocamento mirato
L’art. 5 del D.M. prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati ed è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.
Nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e a diverso grado le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili, come previsto dall'allegato n. 2, che forma parte integrante del decreto alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Anpal, al Dipartimento della funzione pubblica, ai datori di lavoro pubblici e privati e alle persone con disabilità iscritte nel collocamento mirato che potranno accedervi tramite Spid o Cie.
Lo scambio di dati tra le amministrazioni competenti sarà utile anche ai fini di studio e ricerca. Le informazioni della Banca dati possono essere integrate con quelle del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). A questo fine sarà definito un apposito disciplinare tecnico da parte delle strutture del Ministero del lavoro e dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati
L’art. 6 del D.M. si occupa delle disposizioni applicabili in tema di trasparenza del trattamento, esercizio dei diritti da parte degli interessati e tempi di conservazione dei dati. I trattamenti concernono esclusivamente i dati personali sufficienti e al contempo necessari per il conseguimento delle finalità che ne giustificano la raccolta. La conservazione dei dati personali è limitata al solo tempo strettamente necessario per perseguire le finalità individuate e pertanto i dati delle persone iscritte al collocamento mirato verranno cancellati al momento della cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 8, della legge n. 68/99.
Il testo del decreto è consultabile qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01276/sg
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
di Alessandra Torregiani
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