Torna alla navigazione interna
Torna alla navigazione interna
Ti trovi in:
La pubblica amministrazione può respingere la domanda di trasferimento se la persona con disabilità ha altri familiari in grado di assisterla.
20 ottobre 2021
E' quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sez IV n. 04200/2014 del 06/08/2014.
La sentenza ricorda che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 183 del 2010, sono stati eliminati dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza che non possono più essere richiesti dall'Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici previsti dall'art. 33. Gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o meno il trasferimento sono le proprie esigenze organizzative ed operative e l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale.
La sentenza precisa che la richiesta di trasferimento non configura un diritto incondizionato del richiedente: la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso cadono in secondo piano di fronte all'interesse pubblico, alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione.
Il "diritto al trasferimento" è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione; ne discende che, anche quando il requisito della vacanza e della disponibilità del posto risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione.
Quando poi risulta che la persona portatrice di handicap ha altri familiari in loco e che il richiedente non ha in precedenza prestato attività di assistenza nei suoi confronti, la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento.
In particolare il fatto che la persona disabile risulti assistita da altri familiari, può costituire circostanza suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre, anche dopo la riforma del 2010 che ha eliminato i presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza.
Normativa di riferimento
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
di Alessandra Torregiani
Tag per procedure:
Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004