L'art. 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che "salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni" (art. 7 - comma 1 del D.Lgs 119/2011).
Si ricorda che l'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla Legge n. 724/1994, ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario per effettuare cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione dei mutilati o invalidi di guerra o per servizio (di cui all'art. 37 - comma 2 del D.P.R. n. 3/57).
Il nuovo dettato normativo sul congedo per cure, che si applica al settore pubblico e privato, ha sostanzialmente confermato quanto previsto in precedenza dalla legge n. 118/1971 - art. 26 e dal Decreto Legislativo n. 509/1988 - art. 10 attualmente abrogati dall'art. 7 - comma 4 del D.Lgs n. 119/2011.
Il congedo per cure
può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche, oncologiche, ecc..) ma non si tratta di cure termali che sono regolate da diversa normativa.
I dipendenti pubblici e privati possono usufruire del congedo per cure con le modalità di seguito esplicate.
In sintesi
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il congedo, che non può superare i trenta giorni l'anno, può essere fruito anche in maniera frazionata;
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il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (art. 7 - comma 2 del D.Lgs 119/2011);
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la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia;
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l'effettuazione delle cure deve essere documentata.
Sul frazionamento si precisa che la normativa non specifica, come nel caso del congedo straordinario, che il congedo per cure
non è frazionabile ad ore, ma si ritiene che, anche per analogia con la malattia, il periodo non sia frazionabile ad ore.
Si sottolinea che, in base alla normativa, assume
particolare importanza la certificazione da presentare a corredo della domanda che deve documentare la necessità delle cure in quanto strettamente connesse all'invalidità riconosciuta.
Periodo di comporto
L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure
non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile,
in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40 - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006).
Retribuzione
I giorni di assenza del congedo per cure vengono
retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).
Il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro (Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006).
L'interpello n. 10/2013 della direzione generale del Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ribadisce che l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, esclusivamente per quel che riguarda il computo dell'indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale, in linea con l'interpretazione fornita in precedenza con interpello del 5 dicembre 2006.
Inoltre,
ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici
Stante che durante il periodo di congedo per cure, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, ai dipendenti pubblici si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008.
Si ricorda che l'articolo 71
del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Nel caso di fruizione frazionata del congedo per cure la decurtazione opera per ogni episodio di malattia (circolare D.F.P. n. 8/2008, ARAN - RIC_042_Orientamenti Applicativi_24/11/2016).
Per approfondire si rinvia alla specifica scheda su
DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEI GIORNI DEL CONGEDO PER CURE
In ogni caso si consiglia di:
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verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
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richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un ente di patronato.
Come richiedere il congedo per cure e a chi rivolgersi per il rilascio della certificazione medica
Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:
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la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;
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la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.
Dove e cosa
Sembra utile ribadire che
il congedo per cure non è specificamente finalizzato allo svolgimento di visite mediche ma ad effettuare particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico specialistico. Anche in considerazione di questo,
riteniamo che in tale congedo non possano essere comprese terapie domiciliari “tout court”, ad esempio di tipo farmacologico,
diverso sarebbe invece
il caso di una eventuale terapia di tipo fisioterapico che, seppur erogata presso la propria abitazione, potrebbe essere certificata e verificata anche dal personale che la effettua.
Ribadiamo che, anche su questo aspetto, la normativa non affronta il tema nello specifico, si tratta quindi di una nostra interpretazione in considerazione delle poche informazioni sul tema.
Il sabato e la domenica
Relativamente invece al conteggio dei giorni di sabato e domenica, riteniamo che questi non vadano conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato della struttura presso la quale si sono svolte le cure.
Infatti, per quanto riguarda la certificazione da esibire
“al ritorno”, si deve tenere presente che, come si può vedere chiaramente dalla normativa, il congedo per cure è finalizzato ad agevolare lo svolgimento di particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico specialistico. La normativa richiede che, l’effettuazione delle cure sia debitamente documentata, il che confermerebbe la necessità di effettuare le cure presso un centro o struttura medica specialistica.
Infatti l’art. 7 – comma 3 del Decreto legislativo 119/2011 recita: “Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure”.
Pertanto
riteniamo che, i giorni utilizzati e certificati come “congedo per cure” siano direttamente indicati nella documentazione medica e che, se in essa non siano compresi i giorni di sabato e domenica, questi vadano esclusi dal calcolo dei trenta giorni complessivi di congedo.
In ultimo segnaliamo le difficoltà che incontrano molti lavoratori del settore privato ad ottenere l’autorizzazione, da parte del datore di lavoro, di usufruire di questa agevolazione.
Sembra ovvio considerare come tale situazione scaturisca dal fatto che,
la retribuzione, secondo il regime economico delle assenze per malattia,
sia completamente a carico del datore.
Normativa di riferimento
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 : "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
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Legge 24 dicembre 1993, n. 537 : "Interventi correttivi di finanza pubblica";
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Legge 23 dicembre 1994, n. 724 : " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
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Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40 : "Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2006 n. 10;
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Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, 5 dicembre 2006 Prot. 25/I/0006893 : "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato - Congedo per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988 - Lavoratore affetto da patologia tumorale - Trattamento retributivo e previdenziale - Periodo di comporto.";
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Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
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Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 5 settembre 2008, n. 8: “Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti;
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Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119: "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.";
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Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: risposta ad interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 8 marzo 2013, n. 10: "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 e trattamento economico di malattia".
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