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Le agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per lavoratori con disabilità e per lavoratori che assistono familiari con disabilità previste dalla legge 104/92 possono valere soltanto nell'ambito della stessa amministrazione o ente di appartenenza
1 agosto 2022
Il legislatore è intervenuto ripetutamente sulle norme che riguardano la mobilità volontaria nell’ambito della Pubblica Amministrazione regolata dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 relativo a “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”.
L’art. 30 – comma 1 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
L’art. 3 – comma 7 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha apportato un sostanziale cambiamento all’art. 30 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2021.
Con la modifica il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è richiesto solo in alcuni casi mentre precedentemente era sempre necessario.
Attualmente è richiesto l’assenso dell'amministrazione di appartenenza:
Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
In generale possiamo dire che la normativa tende a valorizzare ed incentivare l’istituto della mobilità volontaria. Infatti, l'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 ha modificato l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 introducendo il comma 2 bis che impone a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, di attivare le procedure di mobilità prima di espletare i concorsi per la copertura di posti vacanti. Le amministrazioni, in via prioritaria, devono provvedere all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2008, sottolinea che il quadro normativo generale è caratterizzato da un particolare favore per l’istituto della mobilità quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della pubblica amministrazione con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull’effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.
Dipendenti vittime di violenza di genere
L’art. 30 comma 1-ter del Decreto legislativo 165/2001 prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
Mobilità d’ufficio
L’art. 30 – comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2021 prevede che i dipendenti possano essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune o a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.
A tal fine non si applica l'articolo 2103 del codice civile nella parte in cui prevede che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Queste regole si applicano solo con il consenso dei lavoratori interessati nel caso di dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o che usufruiscano dei permessi di cui all’art. 33 – comma 3 per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti.
N.B. - L’art 3 - comma 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha modificato l’art. 30 – comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 prevedendo che la contrattazione collettiva può integrare le procedure e i criteri generali che disciplinano sia la mobilità volontaria (art. 30,comma1) che il trasferimento d’ufficio (art. 30 – comma 2).
Mobilità compensativa o interscambio
L’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 prevede la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purchè esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. Anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza.Si sottolinea, inoltre, che in questo caso, a differenza della mobilità volontaria, la normativa indica non solo una parità di qualifica, ma anche di profilo professionale.
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
di Alessandra Torregiani
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