Con il
Provvedimento n. 75067 del 6 aprile 2018, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate comunica le
modalità per la fruizione della detrazione del 19 per cento in attuazione della norma introdotta dalla
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 articolo 1, comma 665, lettera a (Legge di Bilancio 2018), per le
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
Possono usufruire della detrazione i ragazzi in possesso del
certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la
diagnosi di DSA.
L'agevolazione spetta a condizione che il
collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato,
risulti dalla certificazione e dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista. Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.
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Detrazione spese per DSA
Fonte:
Agenzia delle Entrate