Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.
Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposizioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.
Capo III Interventi per l’autonomia
Articolo 18 (Rinnovo degli interventi)
1.L’lnail autorizza il rinnovo degli interventi di cui al presente Capo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza dell’intervento ai fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
b) cambio di residenza per cause indipendenti dalla volontà dell’infortunato/tecnopatico (ad es.sfratto, trasferimento della sede di lavoro, ecc.) o sopraggiunte esigenze personali e familiari che rendono necessario il cambio dell’unità immobiliare;
c) scadenza dei termini minimi di rinnovo del dispositivo, se previsti dalla circolare applicativa del presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
d) rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica della riparazione del dispositivo;
e )innovazioni tecnologiche che rendono disponibili dispositivi giudicati dalI’Istituto necessari per garantire un maggior livello di autonomia aII’infortunato/tecnopatico;
f) smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di polizia giudiziaria.
Per approfondire:
Inail Circolare n. 7 Roma, 28 gennaio 2022
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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