Sono state pubblicate le versioni aggiornate all’anno 2021 dell’opuscolo “Fondo per le vittime amianto” e del depliant “Prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro familiari”, che recepiscono le novità sostanziali introdotte dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178).
Quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti.
Le prestazioni dal 1° gennaio 2021
15% della rendita in godimento è la prestazione aggiuntiva alla rendita (diretta o a superstite) per patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto;
10.000 euro è la prestazione
una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti, e la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale non sono soggette a tassazione
Irpef.
Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale, a titolo gratuito, degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail.
Modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva
La prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, anche a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, è liquidata d’ufficio dall’Inail mediante l’erogazione su ciascun rateo di rendita di una maggiora
zione fissa pari al 15% del rateo stesso
L’estensione ai malati di mesotelioma non professionale
L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavo
razione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza. In assenza di esposizione familiare, invece, l’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.
Modalità di accesso ed erogazione della prestazione una tantum
Presentazione delle domande:
Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire la domanda alla Sede Inail competente in base al domicilio,
con raccomandata a/r o pec, tramite la modulistica allegata alla
circolare n.25 del 27 settembre 2021.
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Mod. 190 istanza prestazione una tantum fondo vittime dell'amianto per mesotelioma di origine non professionale
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Mod. 190 E Istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale a favore degli eredi
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Mod. 190 I Istanza di integrazione della prestazione una tantum fondo vittimedell'amianto per mesotelioma di origine non professionale
La prestazione verrà erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione risulta completa. Diversamente l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni.
IL termine unico di tre anni, a pena di decadenza, è decorrente unicamente dall’accertamento della malattia anche per gli eredi
E' prevista ila soppressione dell’addizionale a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021, prevista dalla normativa istitutiva del Fondo