Prestazione aggiuntiva alla rendita
Gli aventi diritto alla prestazione aggiuntiva sono i titolari di rendita diretta per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail e dal soppresso Ipsema o i loro superstiti.
Hanno diritto alla prestazione del Fondo-
circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32:
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i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico-dpr 1124/1965" e al 16% in "regime danno biologico-dlgs 38/2000")
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i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato
Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, diretta o a superstiti.
La prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base della normativa vigente
La legge di bilancio 2021, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, ha modificato le modalità di erogazione della prestazione, prevedendo che:
il pagamento della stessa avvenga mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento, fissando direttamente l’importo della prestazione
nella misura del 15% della rendita, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi.
Per i periodi
precedenti al 1° gennaio 2021, la norma chiarisce che si continuano ad applicare le maggiorazioni nelle misure vigenti per ciascuno dei periodi interessati, utilizzando le disponibilità finanziarie residue presenti al 31 dicembre 2020
Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale
Per gli eventi accertati
a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, eroga ai malati di mesotelioma, che
abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella
lavorazione dell’amianto ovvero
per esposizione ambientale, una prestazione di
importo
fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.
Destinatari della prestazione continuano a essere tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sempre sul territorio nazionale.
La finalità del beneficio, infatti, è quella di offrire essenzialmente un sostegno ai malati di
mesotelioma a seguito della contrazione di tale patologia.
È inoltre confermato l’importo della prestazione nella
misura di euro 10.000 nonché, in caso di decesso dei malati, la possibilità di erogare la prestazione agli eredi
Resta ferma, infine, la
incumulabilità della prestazione una tantum con la prestazione
aggiuntiva alla rendita di cui al punto precedente, salvo il caso in cui il diritto alla prestazione aggiuntiva derivi dalla titolarità di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto
Per gli
eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, stabilito a pena di decadenza, l’Inail continui a erogare la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.
Per gli
eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, l’onere delle prestazioni nella misura di euro 10.000 o fino alla concorrenza di tale importo, qualora gli aventi diritto abbiano percepito la sola prestazione di euro 5.600, grava sulle disponibilità residue alla predetta data del Fondo delle vittime dell’amianto
Presentazione delle domande
Il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, apposita domanda per l’accesso alla prestazione, redatta sulla modulistica allegata alla
Circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 e corredata della documentazione indicata nella modulistica stessa.
La prestazione è erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda medesima risulta completa.
Qualora la domanda o la documentazione richiesta risulti incompleta, l’Istituto invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni entro il termine ordinatorio di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione della prestazione in esame resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante
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Mod. 190 (Istanza prestazione una tantum fondo vittime dell'amianto per mesotelioma di origine non professionale) - Allegato 1 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 166 kb)
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Mod. 190 E (Istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale a favore degli eredi)-Allegato 2 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 248 kb)
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Mod. 190 I (Istanza di integrazione della prestazione una tantum fondo vittime dell'amianto per mesotelioma di origine non professionale)-Allegato 3 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 160 kb)
Termini di presenazione della domanda
Sono, infine, modificati in senso più favorevole i termini per la presentazione delle istanze per l'una tantum. La legge n. 178 del 2020 fissa dal 1° gennaio 2021 un
termine unico, valido sia per i beneficiari diretti sia per gli eredi, di
tre anni a pena di decadenza decorrente unicamente
dall’accertamento della malattia.
Eredi
Con riferimento agli eredi al termine di decadenza triennale e alla necessità di presentare o trasmettere una nuova domanda, la circolare Inail spiega che possono configurarsi le seguenti ipotesi:
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il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. Il diritto è da considerarsi estinto anche nei confronti degli eredi;
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il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. La prestazione deve essere erogata a favore degli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, dietro presentazione di apposita istanza che soggiace al termine ordinario di prescrizione. In caso di più eredi, per la riscossione dovrà essere acquisita la delega rilasciata a uno soltanto degli eredi;
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il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda, ma al momento del decesso non era ancora maturato il termine triennale di decadenza. Gli eredi hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, di chiedere la prestazione entro il termine triennale di decadenza, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi della malattia;
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il decesso avviene in data antecedente alla prima diagnosi. Gli eredi sono tenuti a presentare la domanda sempre entro il termine triennale decorrente dalla data di accertamento della prima diagnosi.
Quadro normativo
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Legge finanziaria 2008”, con riferimento all’articolo 1, commi da 241 a 246.
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Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30: “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”Legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, con riferimento all’articolo1, comma 116.
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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 settembre 2015 di attuazione dell’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), con riferimento all’articolo1, comma 292.
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Legge 27 febbraio 2017, n. 19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, con riferimento all’art. 3comma 3-quinquies
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Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2018 di attuazione dell’articolo 1, commi 186, 187 e 189, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
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Legge 28 febbraio 2020, n.8: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162”, con riferimento all’articolo 11-quinquies.
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Legge 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021), con riferimento all’articolo 1, commi da 356 a 359.
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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