Previdenza
Il
Fondo Casalinghe è un fondo di previdenza
facoltativo, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone, uomini e donne, che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari, compresi i
caregiver.
Se ci sono le condizioni per l’iscrizione al Fondo, la domanda è accolta automaticamente e l’interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta, corredata dai primi bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento.
L’iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.
Chi era già iscritto alla
Mutualità pensioni, istituita dalla
legge 5 marzo 1963, n. 389 a cui potevano iscriversi le sole donne impiegate in lavori domestici con un'età compresa tra i 15 ed i 50 anni, dal 1° gennaio 1997 le assicurate presso tale gestione sono state iscritte d'ufficio al nuovo fondo Casalinghe e utilizzare i contributi già versati come "premio unico d’ingresso".
I contributi versati nel Fondo Casalinghe
non possono essere sommati a quelli accreditati nelle forme pensionistiche obbligatorie.
I requisiti per l'iscrizione al Fondo
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svolgere lavoro in famiglia non retribuito con responsabilità familiari, senza subordinazione;
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non essere titolare di pensione diretta; è ammessa la pensione ai superstiti
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non svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale;
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prestare attività lavorativa part-time che, in base all’orario e alla retribuzione, non permette di raggiungere il numero di settimane lavorative sufficienti per avere diritto alla pensione.
Il Fondo di previdenza per i lavori familiari eroga esclusivamente una prestazione determinata con il sistema contributivo ed eroga solo due prestazioni pensionistiche, quella di vecchiaia e quella di inabilità che, a differenza del regime generale AGO( Assicurazione Generale Obbligatoria),
non sono reversibili ai superstiti.
Per la
pensione di vecchiaia sono necessari almeno
5 anni di contributi (60 mesi di versamenti) e
57 anni di età. Tuttavia qualora il trattamento non raggiunga una rata minima pari all'assegno sociale maggiorato del 20 per cento la pensione potrà essere riconosciuta solo al compimento del
65° anno di età.
Per la
pensione di inabilita' sono necessari
almeno 5 anni di contribuzione accreditata, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A prescindere dall'età anagrafica. Ma la prestazione, in questo caso, non è assistita dalla maggiorazione contributiva in favore degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
Assicurazione
L’
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata introdotta dalla
legge 493 del 3 dicembre 1999 La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
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ha un’età compresa tra i 18 e67 anni compiuti
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svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
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non è legato da vincoli di subordinazione
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presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
In base ai requisiti assicurativi indicati,
si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:
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gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
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tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
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i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
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i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
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i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
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i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso
il premio è a carico dello Stato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una
sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio
Le prestazioni dovute come da modifiche intervenute con la
Legge n.145 del 30 dicembre 2018
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rendita diretta, se dall’infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore:al 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019,
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rendita ai superstiti aventi diritto,
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prestazione Unatantum, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2019, è corrisposta una prestazione se dall’infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro compresa tra il 6% e il 15%
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assegno una tantum per gli infortuni mortali accaduti in ambito domestico, dal 1° gennaio 2019,
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assegno per l’assistenza personale continuativa, dal 1° gennaio 2019, ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100%, che versano in una o più condizioni menomative
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Benefici Fondo vittime gravi infortuni, per gli eventi mortali è prevista una prestazione “una tantum” a carico del Fondo vittime gravi infortuni il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto ministeriale in base alle risorse disponibili del predetto Fondo.
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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