Attribuite all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro,a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro, tramie la conservazione del posto di lavoro, oppure in nuova occupazione. Di seguito una sintesi degli interventi.
Conservazione del posto di lavoro
i soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Con la
circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono state fornite le istruzioni operative che hanno integrato o modificato la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 sulla base della determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
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Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9
Nuova occupazione
Persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato per attività lavorative anche non soggette a obbligo assicurativo Inail. Circolare 25 luglio 2017, n. 30,
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Circolare Inail n. 30 del 25 luglio 2017
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Inoltre, con la
circolare 11 settembre 2020 n. 34 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio di
idoneità/inidoneità espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl, precisando che il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl) è indispensabile solo nel caso in cui lo stesso sia stato formulato in termini di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.
Viceversa, laddove il suddetto giudizio non sia stato ancora espresso o sia stato espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non preclude la realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo
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Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.
Tipologie di intervento finanziate
Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento rampe, adeguamento percorsi orizzontali, modifica locale ascensore, servizi igienici, ecc.)
Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.)
Formazione (addestramento utilizzo postazioni, tutoraggio per svolgimento stessa mansione o per riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).
Contributi a fondo perduto
Ciascun progetto di reinserimento lavorativo è finanziato fino a un massimo di
150.000 euro:
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135.000 euro, rimborsabili al 100%, per interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e per interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni lavorative
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15.000 euro, rimborsabili al 60%, per progetti di formazione
In caso di conservazione del posto di lavoro, è rimborsato il
60% della retribuzione effettivamente corrisposta al destinatario del progetto.
E’ possibile richiedere, per una sola volta, un’
anticipazione fino al 75% dei costi del progetto.
Per approfondire è necessario prendere contatti con la Sede Inail.
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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