L’Inail garantisce supporto ai propri assistiti vittime di infortunio o malattia professionale per la
continuità lavorativa o per l’
inserimento i
n una nuova occupazione attraverso la realizzazione di
progetti personalizzati di reinserimento lavorativo. Disponibili per i datori di lavoro
finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo di
euro 150.000,00 per interventi di adeguamento degli ambienti e delle postazioni di lavoro e azioni formative mirate alla riqualificazione professionale dei lavoratori infortunati. Per favorire l’accesso ai finanziamenti, l’Istituto ha da tempo
semplificato l’iter e le procedure di attivazione degli interventi, snellendo le procedure a carico dei datori di lavoro e promuovendo
campagne di sensibilizzazione per rendere maggiormente note le misure per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.
Tipologie di intervento finanziate
Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento rampe, adeguamento percorsi orizzontali, modifica locale ascensore, servizi igienici, ecc.)
Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.)
Formazione (addestramento utilizzo postazioni, tutoraggio per svolgimento stessa mansione o per riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).
Finanziamenti a fondo perduto
Ciascun progetto di reinserimento lavorativo è finanziato fino a un massimo di 150.000 euro:
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135.000 euro, rimborsabili al 100%, per interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e per interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni lavorative
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15.000 euro, rimborsabili al 60%, per progetti di formazione
In caso di conservazione del posto di lavoro, è rimborsato il
60% della retribuzione effettivamente corrisposta al destinatario del progetto.
E’ possibile richiedere, per una sola volta, un’
anticipazione fino al 75% dei costi del progetto.
Per approfondire è necessario prendere contatti con la Sede Inail.
Conservazione del posto di lavoro
i soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Circolare Inail n. 51 del 30 dicembre 2016
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.
Con la
circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono state fornite le istruzioni operative che hanno integrato o modificato la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 sulla base della determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9
Nuova occupazione
Persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato per attività lavorative anche non soggette a obbligo assicurativo Inail. Circolare 25 luglio 2017, n. 30,
Circolare Inail n. 30 del 25 luglio 2017
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Inoltre, con la
circolare 11 settembre 2020 n. 34 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio di
idoneità/inidoneità espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl, precisando che il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl) è indispensabile solo nel caso in cui lo stesso sia stato formulato in termini di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.
Viceversa, laddove il suddetto giudizio non sia stato ancora espresso o sia stato espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non preclude la realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo
Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
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