Le
circolari n. 51 del 30 dicembre 2016 e n.
30 del 25 luglio 2017 individuano, quale atto preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa delle persone con disabilità da lavoro,
il giudizio formulato dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell’Asl da cui risulti l’idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell’Asl è stato interpretato come
presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro
L’articolo 3 del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa
tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di
progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
La circolare 34 dell'11 settembre 2020 precisa che, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
In ogni caso, l’interlocuzione con il medico competente, anche per il tramite del datore di lavoro è, sempre e comunque, di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione di più efficaci soluzioni per garantire il reinserimento del disabile da lavoro.
In allegato Testo della circolare n. 34 dell’11 settembre 2020
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail30 dicembre 2016, n.51, 25 luglio 2017, n.30 e 26 febbraio 2019, n.6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi