Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail.
Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i
lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (
lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano:
lavoratori che operano in frontoffice, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Il testo della circolare fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni normative
Dsposizioni precedenti
Con nota del 17 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente di
strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus.
Per maggiori informazioni consultare la nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675.( in allegato)
La nota chiarisce che i contagi da Covid-19 di
medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di
qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono
inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera, struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di
datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, l
a denuncia/comunicazione d’infortunio.
Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio.
Resta fermo, inoltre,
l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Ai fini amministrativi si chiarisce che il
computo della decorrenza della tutela Inail, il riconoscimento è dalla data di
attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.
La trattazione del
periodo di assenza lavorativa dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario amministrativo delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con Inail è gestito come di seguito descritto:
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dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica.In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto;
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dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma c’è ammissione alla tutela Inail;
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dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare, c’è ammissione alla tutela Inail.
La tutela copre I'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una
inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nel caso in cui, infine, gli
eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’
ipotesi di infortunio in itinere.
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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