La
legge di bilancio 2021 ha modificato il procedimento per l’
accertamento del diritto al
beneficio previdenziale, introducendo dei termini per l’acquisizione della documentazione e il rilascio della certificazione da parte dell’INAIL ai
lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività alle operazioni di bonifica.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce dei
benefici previdenziali (indicati nella legge 27 marzo 1992, n. 257) per il periodo corrispondente alla bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori. .
La
circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 37 fornisce le istruzioni operative per applicare le nuove disposizioni.
Pensione di inabilità Inps derivanti da esposizioni all'amianto, cumulabilità o compatibilità con le prestazioni economiche Inail (circolare Inail/Inps n. 7 del 2018)
Entro il 31 marzo
gli individui affetti da qualsiasi patologia asbesto-correlata riconosciuta di
origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL devono presentare apposita istanza all'INPS propedeutica al conseguimento della prestazione pensionistica.
Per la prestazione sono sufficienti
5 anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità. Non è necessario, l'accertamento
dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa
Per approfondire
Il
decreto 31 maggio 2017 disciplina i
criteri e le modalità per la concessione, (legge 11 dicembre 2016, n. 232), di una
pensione di inabilità al lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.
Soggetti destinatari
Destinatari individuati dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti
sanitari ed amministrativi di seguito riportati
-
mesotelioma pleurico (c45.0),
-
mesotelioma pericardico(c45.2),
-
mesotelioma peritoneale (c45.1),
-
mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7),
-
carcinoma polmonare (c34)
-
asbestosi (j61),
riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Requisiti
La
pensione di inabilità (art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232),
spetta a coloro i quali sono
in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del DPR n.461/01 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all'articolo 12 della legge n. 274 del 1991) delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia
Domanda di accesso al beneficio
Le
domande di accesso al beneficio da
presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sono accolte entro il limite di spesa di
20 milioni di euro per l'anno 2017 e di
30 milioni di euro annui
a decorrere dal 2018 come
previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al fine di verificare il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'
INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.
Qualora dal
monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il
riconoscimento del beneficio
è differito tenendo conto prioritariamente dell'
età anagrafica, dell'a
nzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della
data di presentazione della domanda.
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio
L'
INPS, all'esito del monitoraggio delle domande comunica all'interessato:
a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
Incompatibilità e incumulabilità
La
pensione di inabilità di cui al presente decreto:
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
Il decreto attuativo dispone che la
pensione di inabilità, liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250,
non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del
decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000.
A tal fine,
accertati i requisiti,
viene verificato dall’INAIL che:
-
non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante,
-
non' sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la rendita medesima.
La
pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando:
-
è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
La pensione di inabilità
è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.
Se la
rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e
devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa
Reversibilità della pensione di inabilità
La
pensione di inabilità in argomento
è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.
La
pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del
requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità.
La
pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’ INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, alla pensione di inabilità di cui all'art. 1 si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.
4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.
Per approfondire
-
La Rendita diretta per inabilità permanente è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000. Viene corrisposta al lavoratore per la diminuita capacità lavorativa, con grado di inabilità permanente compreso tra l’11% e il 100% valutata in base alle tabelle allegate al t.u. 1124/1965
-
Indennizzo in capitale per la menomazione della integrità psicofisica (danno biologico per eventi dal 25 luglio 2000) E’ una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il15%
-
L’ Indennizzo in rendita per la menomazione della integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%.
-
la Rendita ai superstiti è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, gli utenti destinatari sono, il coniuge e figli; in mancanza di questi, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle
Riferimenti Normativi
-
circolare Inail/Inps n. 7 del 19 gennaio 2018 ( pensione di inabilità per soggetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'articolo 1, c.250 legge 111/12/2016 n. 222
-
legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio 2017)
-
decreto 31 maggio 2017, Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto
-
legge 12 giugno 1984, Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.