L’Inail eroga prestazioni di riabilitazione non ospedaliera sia in forma diretta, tramite i propri centri, sia in forma indiretta, avvalendosi di strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate convenzionate con l’Inail. Le prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiochinesiterapia facilitano il reintegro dell’integrità psico-fisica dell’assistito attraverso un più tempestivo recupero delle funzioni lese e la valorizzazione delle capacità residue.
Le prestazioni di riabilitazione non ospedaliera, anche in regime residenziale, rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono a carico dell’Istituto se erogate direttamente dall’Inail presso le proprie strutture. Sono sempre a carico dell’Inail le prestazioni di riabilitazione non ospedaliera ricomprese nei Livelli integrativi di assistenza (Lia)
Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale possono usufruire dell'assistenza riabilitativa presso il Centro di riabilitazione di Volterra , il Centro protesi di Vigorso di Budrio, e in 11 ambulatori di fisiochinesiterapia dislocati sul territorio:
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dopo aver ricevuto la prestazione presso il pronto soccorso
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dopo la dimissione ospedaliera, in caso di ricovero
La prestazioni di riabilitazione motoria o di fisiochinesiterapia è finalizzata a:
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ridurre la durata dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro e l’entità dei danni invalidanti
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facilitare il recupero dell’integrità psico-fisica del lavoratore infortunato per un suo più rapido reinserimento nel contesto socio-lavorativo
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rendere possibile un accertamento precoce degli eventuali postumi permanenti
Ogni prestazione sanitaria erogata dall’ Inail deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente medico della Sede
Gli
11 centri di fisiokinesiterapia, presso gli ambulatori delle Direzioni territoriali Inail sono:
PIEMONTE
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Asti: Via Goito 2 - 14100 Asti (At) Tel. 0141/380511 Fax 0141/380650
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Alessandria: Via Gramsci, 2 -15100 tel. 0131-316211 FAX 0131-316222
LOMBARDIA
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Milano: Corso di Porta Nuova,19 – 20121 tel. 02/62581 net fax 0622798510
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Mantova: Via Pietro Nenni,4 – 46100 – tel. 0376 330312/317 net fax 06 22798483
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Brescia: Via Cefalonia,52 -25124-Tel. 030/24341-net fax 06 22798233
TOSCANA
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Firenze: Via Orti Oricellani,11 -50122 – tel.055 3205280 fax 055 3205269
PUGLIA
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Bari: Via Brigata Regina, 6 - tel.080/5436205 fax 080 5436203
SICILIA
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Palermo: Viale del Fante, 58/b – 90146 tel. 091/6705111 net fax 06 22798230
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Caltanissetta: Via Rosso Di San Secondo N. 47 – 93100 tel. 0934 530211 net fax 06 22798252
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Messina: Via Garibaldi –Isola VIII Cortina del Porto, 122/a -98100 Tel. 090/3718211 net fax 06 22798500
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Catania: Via Cifali N. 76/A 95123 Tel. 095/7190111 net fax 0622798287
Per Approfondire
Esenzione ticket sanitario
Per coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, la tipologia di esenzione riguarda:
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prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. (Il codice ministeriale di codifica operativa da apporre sul certificato medico è L04)
L’ assicurato Inail deve esibire al proprio medico certificazione rilasciata dalla sede Inail di appartenenza L’esenzione è riportata per il periodo di durata dell’ inabilità temporanea assoluta al lavoro, ed è valida anche se le prestazioni saranno effettuate successivamente alla guarigione clinica purché richieste in fase di apertura della temporanea inabilità lavorativa (fa fede la data di prescrizione).
Per ulteriori informazioni
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numero verde superabile 800.810.810.
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dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato)
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scrivi all'esperto: superabile@inail.it
si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 21 maggio 2001, n. 296 -Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124."
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Decreto Ministeriale 22 luglio 1996, e s.m.i. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe
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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 -"Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124."
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D. P. C. M. 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza.
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