Torna alla navigazione interna
Torna alla navigazione interna
Ti trovi in:
Invalidi del lavoro, particolari dispositivi e delle opere per il superamento, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Agevolazioni fiscali, 50% fino a dicembre 2019
10 luglio 2020
Articolo 37 Individuazione dei particolari dispositivi e delle opere per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche e modalità di pagamento
Nei confronti degli assicurati che a causa delle menomazioni subite sono penalizzati nella loro mobilità e/o gestione dell'ambiente domestico, al fine di rendere accessibile e fruibile la loro abitazione e reintrodurli alla quotidianità e restituire loro l'autonomia, l'Istituto interviene con la fornitura di particolari dispositivi e con la realizzazione di interventi edilizi ed impiantistici per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche, con oneri a carico dell'Istituto, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.
La fornitura di particolari dispositivi riguarda:
La realizzazione di interventi per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche riguarda:
La fornitura dei particolari dispositivi e la realizzazione di interventi edilizi ed impiantistici per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche e delle altre prestazioni di cui al presente Titolo è autorizzata sulla base:
1) Articolo 43 "Sistemi per il controllo del microclima ambientale" del verbale elaborato dall'équipe multidisciplinare di primo livello, nell'ambito di un progetto riabilitativo individualizzato, contenente le considerazioni collegiali desunte:a. dalla relazione del dirigente medico che esprime le valutazioni di competenza circa l'adeguatezza del dispositivo particolare e/o dell'intervento da erogare, in relazione alla disabilità da trattare;
b. dalla relazione del funzionario socio-educativo che esprime le valutazioni di competenza circa l'adeguatezza del dispositivo particolare e/o dell'intervento da realizzare ai fini del miglioramento della qualità della vita e dell'acquisizione di maggiore autonomia da parte dell'assicurato;
c. dalle relazioni tecniche, di volta in volta necessarie, in relazione alla tipologia di fornitura;
2) delle procedure previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile per gli aspetti amministrativi;
3) del Disciplinare tecnico di cui all'allegato 6 per i soli aspetti connessi alle opere edili ed impiantistiche.
Il pagamento delle forniture dei particolari dispositivi di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 avviene nei termini di cui all'articolo 23, previa:
Le modalità di pagamento per gli interventi:
dovranno seguire l'iter previsto nello specifico Disciplinare tecnico (vedi allegato 6).
L'autorizzazione amministrativa per tutti gli interventi di cui al presente Titolo III è a cura del Responsabile del Processo Lavoratori, ad eccezione degli oneri per gli interventi di cui al comma precedente per i quali, invece, è necessaria l'approvazione del Responsabile dell'Unità territoriale.
Agevolazioni previste:
Qualora l’assicurato Inail non rientri nei requisiti previsti del Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione, è possibili ottenere l'agevolazione per l'eleminazione delle barriere architettoniche.
Tale agevolazione si applica con Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità e per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.
Rientrano tra gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, altri mezzi tecnologici, adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
La percentuale detrazione del 50% è da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019
la percentuale di detrazione del 36% è da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018
Per approfondire tramite il Contact Center
di Rosanna Giovedi
Tag per procedure:
Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004