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dal 1° gennaio 2021-importo fisso di 10mila euro; prorogato termine di decadenza triennale alla necessità di presentare/trasmettere una nuova domanda
6 ottobre 2021
L’articolo 1, comma 357, della citata legge 30 dicembre 2020, n.178, ha confermato:
l’importo fisso di 10mila euro dal 1° gennaio 2021.
Soggetti aventi diritto
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che:
Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi
La suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303. Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni.
La prestazione assistenziale a carico del Fondo è erogata agli aventi diritto purché non sia intervenuta la prescrizione di cui all’articolo 2946 cod. civ.
Esposizione familiare o ambientale all’amianto
Premesso che, come sopra rappresentato, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia, come già indicato nella circolare Inail 6 novembre 20154, n. 76, che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia.
A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.
Con riferimento all’ “esposizione familiare”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.
Riguardo all’ “esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.
Accesso al beneficio da parte dei malati(Mod. 190)
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare .
Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
L’istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all’amianto con l’insorgenza della patologia.
La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.
Accesso al beneficio da parte degli eredi (Mod. 190 E)
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare .
L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di decesso del de cuius.
Gli aventi diritto possono presentare istanza nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all’articolo 2946 cod.civ.
La predetta istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat.
Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia del de cuius e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius medesimo.
Deve, inoltre, essere allegata la documentazione sanitaria attestante che il soggetto deceduto sia stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
La documentazione sanitaria anche in tal caso deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.
Erogazione del beneficio
L’Inail eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa.
Qualora l’istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l’Istituto invita l’avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.
Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo.
La prestazione assistenziale riconosciuta a favore degli eredi è attribuita unitariamente al nucleo degli eredi medesimi e ripartita tra loro.
Per approfondire:
Le eventuali problematiche, che dovessero emergere in merito alla documentazione sanitaria allegata alle istanze, potranno essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica: sovrsancentrale@inail.it
L'istanza prestazione una tantum fondo vittime dell’amianto per mesotelioma di origine non professionale:
si trovano sul sito www.inail.it
Normativa di riferimento
immagine tratta da pixabe
di Rosanna Giovedi
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