Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2022, n. 102, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal
1° luglio 2022, nella misura di euro
268,37, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’
1,9%
Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2022
Testo integrale della circolare Inail n. 27 del 14 luglio 2022
Assegno di Incollocabilità (Articolo 180 D.P.R. 1124/1965)
Nei casi in cui non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private l’Inail eroga un assegno di incollocabilità agli invalidi del lavoro.
L'INAIL provvede all'accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l'interessato
non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdita di ogni capacità lavorativa e all'attivazione immediata delle procedure per l'erogazione dell'assegno.
La prestazione economica,
integrativa/assistenziale dell'
assegno di incollocabilità, spetta
:
in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale
denunciati:
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fino al 31.12.2006, ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e ed è erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile, salvo che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. (Vedi sent. Corte cost. del 2 febbraio 2011, n. 34).
-
dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, danno biologico, superire al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'articolo 13 del D.lgs 38/2000 e ed è erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile. a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità.(Vedi sent. Corte cost. del 2 febbraio 2011, n. 34.)
Come si ottiene la prestazione:
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presentare apposita domanda alla Sede Inail di appartenenza; per il Settore navigazione la Sede compartimentale; la domanda deve contenere, i dati anagrafici, la descrizione dell'inabilità lavorativa accertata per il soggetto e fotocopia del documento di identità
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presentare certificazione a supporto in caso di invalidità extra lavorativa,
La domanda può essere presentata tramite:
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sportello della Sede competente,
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Pec (posta elettronica certificata)
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Patronato
L'assegno può essere erogato tramite:
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accredito su conto corrente bancario o postale
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accredito su libretto del deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale ( escluso il Settore navigazione)
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accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN
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tramite gli Istituti di credito convenzionati con l'Inps per i titolari di rendita che riscuotono all'estero (escluso il Settore di navigazione)
Il Centro medico legale della Sede Inail, dopo l'accertamento dei requisiti amministrativi, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
(Decreto Ministeriale e del lavoro e della previdenza sociale n. 137/1987 art. 1).
A seguito dell'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di
impossibilità o inopportunità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti, la sede Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l'Impiego competente, la certificazione di incollocabilità dell'assicurato e l'avvio amministrativo per l'assegno.
In caso di non accoglimento saranno specificate all'assicurato, per mezzo posta, le relative motivazioni.
Importo dell'assegno di incollocabilità
L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita, dal
mese successivo alla presentazione della richiesta. ed è rivalutato annualmente con decorrenza 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.
L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF.
Per Approfondire:
Categorie Protette: Cosa è previsto per coniuge e figli è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
(circolare n. 66 del 10 luglio 2001)
La Legge 68/99 si applica anche ad "altre categorie protette"
orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di
lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. Gli orfani ed i figli delle persone riconosciute
grandi invalide per causa di guerra, di servizio e
di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico.
figli e i coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi (100%)
per cause di lavoro, servizio, guerra (esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale)
Possono accedere anche i
cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia che rientrino in una delle suddette categorie
INPS Pensione di inabilità lavorativa non è cumulabile con la rendita INAIL
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi ascritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS che hanno un'infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, che determini un'invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni
Quadro normativo:
Art. 10, legge 5 maggio 1976, n. 248, così come modificato dall’art. 13-bis, co. 7,
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Decreto 27 gennaio 1987, n. 137 Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Legge 23 novembre 1998, n. 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Art. 18 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili
DPR 10 ottobre 2000, n. 333 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
circolare n. 66 del 10 luglio 2001 Direzione Generale per l'Impiego
Legge24 dicembre 2007, n. 244 legge finanziaria 2008
Corte cost. del 2 febbraio 2011, n. 34