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547,75 rivalutazione delle prestazioni economiche Inail con decorrenza 1° luglio 2020,
4 gennaio 2021
Le operazioni di conguaglio del ratei arretrati 2020, avverranno a seguito dell'emanazione dell'apposita circolare Inail n.49 del 2020.
Assegno per Assistenza Personale Continuativa (articoli 76 e 218 del DPR 1124 del 1965 e tabella allegato 3 al Testo Unico)
Gli infortunati o affetti da Malattia Professionale, titolari di rendita di inabilità permanente, che necessitano dell'accompagno (Assegno per Assistenza Personale Continuativa - APC), possono chiedere all'Inail l'erogazione del relativo assegno che è rivalutato annualmente e non è soggetto a tassazione IRPEF.
Può essere concesso sia su domanda degli interessati alla Sede Inail di appartenenza, sia su espresso parere del medico Inail, al momento dell'accertamento del danno permanente.
Requisiti:
per eventi lesivi denunciati fino al 31 dicembre 2006: inabilità permanente assoluta del 100%, necessità di assistenza personale continuativa e presenza di una delle menomazioni indicate in apposita Tabella di legge Allegato n. 3 del Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Inail);L'Inail con circolare n. 56 del 12 ottobre 2012 ha rettificato alcuni aspetti riferiti all' Assegno Personale Continuativo:
Sul piano operativo, le presenti istruzioni si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato, nonché ad eventuali istanze, opposizioni o ricorsi presentati nei termini prescrizionali.
Vai a scheda di riferimento: 2012 Inail Circolare 56 Ottobre APC Richiesta oltre i termini revisionali
la domanda
Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta tramite:
Il lavoratore può anche farsi assistere da un Patronato
l' assegno può essere erogato tramite:
L'assegno per assistenza personale continuativa può:
Nel caso una persona abbia avuto un riconoscimento di invalidità civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento sarà valutato separatamente dall'invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 - art. 12, Legge n. 412/91).
Allo stesso modo, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può ottenere un riconoscimento di invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
Analoghe prestazioni:
Facoltà di opzione:
A tal fine egli è tenuto a comunicare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili.
Lavoratori invalidi
Per ulteriori informazionidi Rosanna Giovedi (scheda/foto)
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